In una sentenza resa dalla Terza Sezione Civile (n. 16455/2009), la Corte di Cassazione ha ricordato che, in materia di sinistri stradali, secondo un orientamento confermato anche dalle sezioni unite con la recente sentenza del 1 luglio 2009, n. 15376, per persona danneggiata "deve intendersi non già la sola vittima diretta dell'incidente, ma ogni soggetto che, come ciascuno degli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell'invalidità che abbia colpito il soggetto immediatamente pregiudicato" La questione assume rilevanza in relazione alle vertenze in cui è coinvolto il Fondo di garanzia, laddove si fa riferimento a un massimale di legge per ogni persona danneggiata.
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