La Corte di Cassazione intervenendo in materia di rapporti di vicinato e, in particolare, sul diritto di chiudere le luci in caso di costruzione in appoggio o in aderenza, ha ricordato che, secondo la normativa vigente, "il sacrifico del vicino di tenere luci nel muro è subordinato all'effettiva erezione di una costruzione in appoggio o in aderenza del muro stesso, che però apporti una concreta utilità a chi l'ha costruita: è questa la sola condizione richiesta dall'art. 904 c.c., comma 2, per sacrificare il diritto del vicino di tener le luci nel muro". Nella parte motiva della sentenza (n.16841/2009) la Corte spiega tra le altre cose che l'accertamento relativo alla qualifica di sopraelevazione di un muro di contorno è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, come tale incensurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato. Nella fattispecie, spiega la Corte, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che "l'edificazione di tale muro, costruito in aderenza della preesistente finestra lucifera, in considerazione tra l'altro della sua eccessiva altezza [...] non era giustificato ai fini della sopraelevazione dell'edificio, nè da ragioni estetiche nè da necessità tecniche o funzionali, in modo tale che la sua costruzione poteva integrare un vera e propria turbativa del possesso della luce". Sta di fatto che, continua la Corte che il giudice a quo ha crrettamente rilevato come "dagli elementi probatori acquisiti, risulta che la sopraelevazione [...] ben avrebbe potuto essere realizzata senza occludere la finestra dell'attrice, ossia mediante la costruzione di un muro di delimitazione [...] di altezza inferiore alla detta finestra".
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