La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17194/2009) ha stabilito che non è prevista nessuna sanzione per la cartella di pagamento notificata "senza busta chiusa" né i cittadini possono chiedere al giudice tributario il risarcimento per violazione della privacy e che, al massimo, può essere intentata un'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario. La Corte ha infatti evidenziato che "è pacifico che nel processo tributario l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, depositata da una parte, ai sensi dell'art. 33 I° co. Del D. Lgs. 546/92 può essere notificata all'altra con lettera raccomandata, essendo tale forma applicabile, a norma dell'art. 16 III° co., in ogni fase ed aspetto del processo davanti alle Commissioni tributarie salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario, come accade nel caso previsto dall'art. 38 II° comma secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza deve avvenire esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 137 e segg. Cpc".
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che "quanto poi alla pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l'avviso di mora senza busta chiusa (…) incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell'atto e semmai fonte di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie. (…) Del resto neppure il disposto dell'art. 26 del DPR 602/73 nella riformulazione operata dall'art. 12 del Dlgs 46/99 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in ‘plico chiuso' commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità' dovendo il diritto alla riservatezza trovare soddisfazione - come si è detto - in altre sedi".
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che "quanto poi alla pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l'avviso di mora senza busta chiusa (…) incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell'atto e semmai fonte di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie. (…) Del resto neppure il disposto dell'art. 26 del DPR 602/73 nella riformulazione operata dall'art. 12 del Dlgs 46/99 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in ‘plico chiuso' commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità' dovendo il diritto alla riservatezza trovare soddisfazione - come si è detto - in altre sedi".
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