La Corte di Cassazione (sentenza 18359/2009) torna a pronunciarsi, questa volta a Sezioni Unite, in merito alla compatibilità tra l'attività amministrativa svolta dall'avvocato che lavora in un ente locale e l'iscrizione all'albo speciale. Secondo la Corte l'iscrizione all'albo speciale non sarebbe consentita per chi lavorando negli uffici legali degli enti locali svolge anche attività amministrative. Nella parte motiva della Sentenza la Corte richiama una interpretazione costante dell'articolo 3 della legge professionale che conferisce carattere eccezionale alla possibilità di derogare alla incompatibilità assoluta tra lavoro subordinato e professione forense. In sostanza l'iscrizione all'albo speciale sarebbe consentita solo nel caso in cui l'avvocato svolga esclusivamente attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente in cui presta la propria opera mentre, se a tali attività se ne aggiungono altre di carattere amministrativo, l'iscrizione all'albo è prelcusa.
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