Con la sentenza n. 17377, (adottata l'11 giugno e depositata in cancelleria il 24 luglio), la Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che non sempre il pagamento della fattura e il relativo versamento dell'Iva, fa scattare il diritto della società alla deduzione dei costi, soprattutto se ci si trova di fronte a fatture "soggettivamente" false e cioè emesse con intestazione fittizia. In questi casi, secondo la motivazione della Corte, la società contribuente deve provare non di non essere al corrente dell'operazione illecita (falso documentale). Secondo la ricostruzione della vicenda, una società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Provinciale di Brescia per l'annullamento dell'avviso di accertamento: era stato contestato alla società ricorrente, l'indebita deduzione dei costi afferenti ad "operazioni soggettivamente inesistenti". Gli Ermellini, su ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle entrate, soccombenti sia in primo che in secondo grado, hanno deciso la questione rifacendosi alla nozione di "operazioni soggettivamente inesistenti" elaborata dalla giurisprudenza, affermando che "il diritto alla detrazione dell'imposta versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione di imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all'altruità della fatturazione, riscontri precisi, non esaurientesi nella prova dell'avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell'Iva riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive, rispetto al Thema Probandum, in rapporto alla peculiarità del meccanismo dell'Iva e dei relativi, possibili abusi". "Sul piano dell'Onere della prova - conclude la Corte - mentre spetta all'Ufficio finanziario che contesta la deduzione dimostrare che l'operazione cui essa si riferisce è soggettivamente inesistente, spetta invece al contribuente provare di non avuto consapevolezza della rilevata falsità, trattandosi di condizione necessaria al fine di ottenere la deduzione".
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