La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 18973/2009) ha stabilito che l'Irap non è dovuta se il professionista usa una stanza e un computer avuti in prestito da un parente. Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno infatti osservato che "(…)premesso che è pacifico in causa che ricorrente, all'epoca che interessa, usufruiva di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale, la sentenza impugnata non è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1 lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1 del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della ‘autonoma organizzazione' il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (…)".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: