La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18912/2009) ha stabilito che non gode della copertura assicurativa il consulente del lavoro che deve risarcire un cliente per colpa professionale in relazione a un'attività, come la redazione di un contratto di locazione, che "non è tipica di questa professione". La Corte ha infatti precisato che "del tutto ineccepibile risulta (…) la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata, secondo la quale la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti, non rientra tuttavia né nelle attività ‘tipiche' previste per il consulente del lavoro, né nella previsione contrattuale della polizza assicurativa (…)".
La Corte ha infatti chiarito che la predisposizione di un contratto di locazione "(…) non rientra certamente nell'attività ‘tipica' del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la legge 11 gennaio 1979 n. 12, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto ‘la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro'; si precisava quindi che la garanzia si estendeva anche ‘alla consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazioni e quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale'. Si rammenta poi che l'art. 2 della legge n. 12/1979 prevede che il consulente del lavoro svolga per conto del datore di lavoro ‘tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente', nonché ogni altra funzione che sia ‘affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente'".
La Corte ha infatti chiarito che la predisposizione di un contratto di locazione "(…) non rientra certamente nell'attività ‘tipica' del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la legge 11 gennaio 1979 n. 12, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto ‘la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro'; si precisava quindi che la garanzia si estendeva anche ‘alla consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazioni e quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale'. Si rammenta poi che l'art. 2 della legge n. 12/1979 prevede che il consulente del lavoro svolga per conto del datore di lavoro ‘tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente', nonché ogni altra funzione che sia ‘affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente'".
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