La decisione della Corte di giustizia europea è stata emessa nella causa C-2/08
Quando una sentenza è passata in giudicato non c'è nulla da fare, la sua efficacia è definitiva. Almeno in teoria. Ma ora questa certezza sembra vacillare perchè è stata messa in discussione dalla Corte di giustizia europea. Secondo la Corte la norma contenuta nell'articolo 2909 del codice civile può essere disapplicata nel caso in cui impedisca l'applicazione dei diritto comunitario. La decisione è stata emessa nella causa C-2/08 ed ha sancito il seguente principio: "Il diritto comunitario osta all'applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull'imposta sul valore aggiunto concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta". La questione pregiudiziale era stata sottoposta dalla Cassazione alla Corte di giustizia in questi termini: "«Se il diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all'art. 2909 [del codice civile], tesa a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, quando tale applicazione venga a consacrare un risultato contrastante con il diritto comunitario, frustrandone l'applicazione, anche in settori diversi da quello degli aiuti di Stato [...] e, segnatamente, in materia di IVA e di abuso di diritto posto in essere per conseguire indebiti risparmi d'imposta, avuto, in particolare, riguardo anche al criterio di diritto nazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui, nelle controversie tributarie, il giudicato esterno, qualora l'accertamento consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause, esplica, rispetto a questo, efficacia vincolante anche se formatosi in relazione ad un diverso periodo d'imposta»."
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