La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 34068/2009) ha stabilito che lo straniero che non esibisce il documento al posto di blocco incorre nella sanzione penale prevista dal D.Lgs. 296/98 anche se, essendo irregolare, non è in possesso di validi documenti. Gli Ermellini nel caso di specie, hanno chiarito che "le doglianze del ricorrente sono fondate, essendo ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale integra il reato di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 296 del 1998 la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino straniero ancorché immigrato clandestinamente, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per un essersene preventivamente munito (…). Le Sezioni Unite con la sentenza n. 45801 del 2003 hanno chiarito che ‘il dettato letterale della norma, la sua ratio e la previsione dell'interesse tutelato, i precedenti storici, la conclusiva evincibile intenzione del legislatore inducono a ritenere che destinatario della norma di cui all'art. 6.3 D. Lgs.vo n. 286/1988, e quindi soggetto attivo del reato ivi previsto, è lo straniero in genere, quindi anche lo straniero che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato' aggiungendo che il reato in questione si concretizza ove non sussista giustificato motivo che legittimi la mancata esibizione di un documento d'identificazione indicato dalla norma e che lo straniero soggiornante in Italia ha, solo per tale rapporto fisico col territorio nazionale, a prescindere dal suo status di immigrato regolare o meno, l'obbligo di munirsi di uno di tali documenti e di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza".
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