La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 19323/2009) ha stabilito che non sono valide le multe spedite agli automobilisti a un numero civico sbagliato e se, per di più, l'amministrazione non ha dimostrato di avere l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli Ermellini, premettendo che per le infrazioni del CdS restano applicabili le norme processuali civili (in virtù del richiamo specifico contenuto nel primo comma dell'art. 201) hanno quindi precisato che "ai fini (…), della successiva emissione della cartella esattoriale è necessario documentare la regolarità della notifica del verbale presupposto, che, se eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non può prescindere dal relativo avviso. Ove questo non risulti, come nella specie, allegato alla cartella esattoriale, in sede di opposizione, nel caso di deduzione della mancata conoscenza del relativo verbale, l'onere della relativa prova non può non far carico che all'Amministrazione nella cui disponibilità esclusiva si trova il documento in questione. Sicché, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica ex articolo 140 c.p.c., se non giustificato, non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio con conseguente accoglimento sul punto del relativo motivo di opposizione.
I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno infatti rilevato che "il ricorrente aveva dedotto un vizio di notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada, posti a fondamento della cartella esattoriale opposta. A fronte dell'eccepita mancata ricezione dei verbali in questione, il Giudice di Pace ha rilevato che dovevano ritenersi intervenute le relative notificazioni, perché risultava inviata la raccomandata con la quale si era data notizia al notificando del deposito dell'atto presso il Comune e della tentata precedente notifica presso la sua abitazione per sua (momentanea) irreperibilità. Il Giudice di Pace ha, quindi, implicitamente concluso che ai fini della notifica dell'atto non è necessaria l'allegazione agli atti degli avvisi di ricevimento della predetta raccomandata, soltanto dai quali si sarebbe potuto rilevare l'effettiva conclusione del procedimento notificatorio. Tale conclusione appare errata, non potendosi prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare (o meno) la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito - giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti. A tali conclusioni è sostanzialmente giunta questa Corte, anche per effetto degli interventi della Corte costituzionale sul procedimento notificatorio, seppure con riferimento agli effetti della notifica effettuata per atti processuali, nei quali l'avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio ex articolo 140 c.p.c., è (o deve essere) nella disponibilità del notificante con le conseguenze che questa Corte ha tratto in tali situazioni (…)".
I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno infatti rilevato che "il ricorrente aveva dedotto un vizio di notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada, posti a fondamento della cartella esattoriale opposta. A fronte dell'eccepita mancata ricezione dei verbali in questione, il Giudice di Pace ha rilevato che dovevano ritenersi intervenute le relative notificazioni, perché risultava inviata la raccomandata con la quale si era data notizia al notificando del deposito dell'atto presso il Comune e della tentata precedente notifica presso la sua abitazione per sua (momentanea) irreperibilità. Il Giudice di Pace ha, quindi, implicitamente concluso che ai fini della notifica dell'atto non è necessaria l'allegazione agli atti degli avvisi di ricevimento della predetta raccomandata, soltanto dai quali si sarebbe potuto rilevare l'effettiva conclusione del procedimento notificatorio. Tale conclusione appare errata, non potendosi prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare (o meno) la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito - giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti. A tali conclusioni è sostanzialmente giunta questa Corte, anche per effetto degli interventi della Corte costituzionale sul procedimento notificatorio, seppure con riferimento agli effetti della notifica effettuata per atti processuali, nei quali l'avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio ex articolo 140 c.p.c., è (o deve essere) nella disponibilità del notificante con le conseguenze che questa Corte ha tratto in tali situazioni (…)".
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