La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 19632/2009) ha stabilito che non è legittimo l'accertamento induttivo basato esclusivamente sulla percentuale di ricarico applicata se questa è diversa rispetto a quella "risultante dallo studio di settore". Gli Ermellini hanno infatti osservato che "(…) questa Corte, con indirizzo consolidato, ha più volte affermato il principio secondo cui ‘in tema di imposte sui redditi di impresa minore, perché sia legittimata l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, del criterio induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione' come lamentato, nella specie da parte ricorrente".
Nel caso di specie, la Corte ha quindi rilevato che "la sentenza impugnata, con accertamento di fatto corroborato da una congrua motivazione, ha applicato il succitato principio di diritto, rilevando che (…), in presenza di una contabilità in apparenza regolare, l'A.F. non aveva fornito, oltre al rilievo dell'applicazione di una differente percentuale di ricarico rispetto al settore di appartenenza, nessun altro elemento di fatto o indizio tale da dimostrare l'inesattezza dei dati forniti dal contribuente".
Nel caso di specie, la Corte ha quindi rilevato che "la sentenza impugnata, con accertamento di fatto corroborato da una congrua motivazione, ha applicato il succitato principio di diritto, rilevando che (…), in presenza di una contabilità in apparenza regolare, l'A.F. non aveva fornito, oltre al rilievo dell'applicazione di una differente percentuale di ricarico rispetto al settore di appartenenza, nessun altro elemento di fatto o indizio tale da dimostrare l'inesattezza dei dati forniti dal contribuente".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: