La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 16486/2009) ha stabilito che il rappresentante legale non è automaticamente responsabile dei tributi non versati all'erario. Sarà il fisco a dover provare, al di là della qualifica formale, il coinvolgimento del vertice nelle irregolarità con la dichiarazione o con le fatture. La Corte ha infatti evidenziato che "la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione (…), non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente".
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