La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 38099/2009) ha precisato che non è reato donare ai figli i beni pignorati se la trascrizione di tale donazione è avvenuta prima di quella del pignoramento. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che "ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo d'indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (…). Ciò posto, non può ritenersi che l'immobile donato dall'imputato - debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato". Gli Ermellini hanno inoltre sottolineato che, nel caso di specie, "la condotta ascritta all'imputato non può, d'altra parte, inquadrarsi neppure nel primo comma dell'art. 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta,infatti, nella condotta del prevenuto la modalità simulatoria o fraudolenta del fatto tipico".
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