Roma, 26 feb. (Adnkronos) - La prof di religione nubile e in dolce attesa puo' essere legittimamente allontanata dall'insegnamento. L'autorita' ecclesiastica, infatti, puo' disporre la sua sospensione dall'insegnamento sulla base della gravidanza fuori dal matrimonio. L' insegnante non potra' nemmeno appellarsi alla legge che tutela le madri lavoratrici. Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso di Simonetta D. S., insegnante di religione alla scuola media statale 'Poliziano' di Firenze che si era vista assegnare l'incarico per l'anno scolastico '97/'98 e se l'era visto revocare per l'anno successivo. Il motivo? 'L'insegnante e' incinta pure se nubile. Non e' idonea all'insegnamento', aveva decretato l'autorita' ecclesiastica disponendone la revoca dall'insegnamento. Invano la professoressa di religione si e' opposta in Cassazione chiedendo al ministero della Pubblica Istruzione il reintegro nella sua attivita', negato sia dal Pretore che, successivamente, dalla Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2000. La sezione Lavoro (sentenza 2803), respingendo il ricorso di Simonetta D. S., ha ricordato che 'l'insegnamento della religione nelle scuole statali e' consentito esclusivamente agli insegnanti ritenuti idonei dall'autorita' ecclesiastica e nominati dall'autorita' scolastica d'intesa con essa (art. 9 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense ratificato con legge 121 dell'85), con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti'. Ma se l'autorita' ecclesiastica ritiene che lo stato di gravidanza dell'insegnante non sposata abbia fatto venire meno la sua 'idoneita' all'insegnamento, 'la sopravvenuta revoca - osserva la Corte Suprema di Cassazione - dell'idoneita' all'insegnamento determina l'impossibilita' giuridica della prestazione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro' in base all'art. 1463 del codice civile. Considerato poi il particolare 'status' di 'questi insegnanti, reclutati secondo un sistema sottratto alla disciplina dell'art. 35, d.lgs. 165 del 2001, - rileva ancora piazza Cavour - ad essi non possono essere attribuiti compiti diversi da quello dell'insegnamento della religione'. L'allontanamento, specifica inoltre la Cassazione, non e' da intendersi come 'caso di licenziamento neppure se la revoca sia stata disposta in quanto l'insegnante e' nubile ed in stato di gravidanza'. In questo caso non e' applicabile l'art. 2 della legge 1204 del '71 che tutela le lavoratrici madri. Simonetta D. S., dunque, per avere avuto un figlio fuori dal matrimonio non potra' insegnare la religione nelle scuole.
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