La prima sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.38389/2009) ha stabilito che il controllore del treno deve considerarsi un "pubblico ufficiale" e che, pertanto, non ci si può rifiutare di fornire le generalità quando vengono richieste. Nel caso esaminato da Piazza Cavour una signora che aveva dimenticato di timbrare il biglietto aveva anche rifiutato di fornire al capotreno il suo documento di identità. Ne era scaturita una doppia sanzione ed il caso era finito nelle aule di giustizia. Della vicenda veniva interessata anche la Cassazione dove la donna ha sostenuto che il capotreno non poteva considerarsi pubblico ufficiale vista la trasformazione delle ferrovie dello Stato in società per azioni. La stessa aveva fatto anche rilevare che in ogni caso la consegna dei documenti era avvenuta davanti ad un agente della Polfer. Gli Ermellini nella parte motiva della sentenza hanno ricordato che anche "dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per azioni, gli addetti alle Ferrovie dello Stato, che come il capotreno-controllore dei biglietti provvedono alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell'ambito di attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico'. Secondo i giudici del palazzaccio poco importa che la donna abbia esibito il suo documento all'agente della polfer. Ciò infatti è avvenuto in un momento successivo all'iniziale rifiuto con la conseguenza che il reato previsto dall'articolo 651 del codice penale si era già consumato.
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