La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21589/2009) ha stabilito che rischia una condanna di risarcimento in favore del cliente, l'avvocato che, quando rinuncia al mandato perché secondo lui non ci sono chance per vincere la causa, non usa il massimo della trasparenza e non informa adeguatamente il collega che gli succede. Deve infatti comunicare al nuovo difensore tutti gli atti notificati nel domicilio eletto dal difeso. Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che "nel caso che la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la stessa parte aveva eletto il proprio domicilio, quest'ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto, rientrando l'obbligo di informazione nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato (…).
"Ed invero -prosegue la Corte-, la particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario degli atti ed il difensore domiciliatario non fa venir meno a carico di quest'ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, i quali permangono in capo al domiciliatario, anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore. Tra tali obblighi rientra quello di informare il nuovo difensore dell'avvenuta notifica di eventuali sentenze che riguardano la parte, che non può ritenersi assolto se non con la prova, di cui è onerato il domiciliatario, di avere dato notizia dell'avvenuta notifica, perché solo questa permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliberandi predeterminato per legge ai fini della proposizione predeterminato per legge ai fini della proposizione dell'eventuale impugnazione".
"Ed invero -prosegue la Corte-, la particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario degli atti ed il difensore domiciliatario non fa venir meno a carico di quest'ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, i quali permangono in capo al domiciliatario, anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore. Tra tali obblighi rientra quello di informare il nuovo difensore dell'avvenuta notifica di eventuali sentenze che riguardano la parte, che non può ritenersi assolto se non con la prova, di cui è onerato il domiciliatario, di avere dato notizia dell'avvenuta notifica, perché solo questa permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliberandi predeterminato per legge ai fini della proposizione predeterminato per legge ai fini della proposizione dell'eventuale impugnazione".
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