Un vigile urbano deve ubbidire al proprio superiore. Se non lo fa rischia una condanna ai sensi dell'art. 329 del codice penale. E' quanto afferma la Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 38119/2009 ha confermato una condanna precedentemente inflitta dai giudici di merito ad un agente municipale che aveva rifiutato di effettuare un posto di controllo e due sopralluoghi presso attività artigiane. La Corte richiama un orientamento giurisprudenziale in base al quale vanno considerati soggetti attivi del reato "da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica". "L'inserimento degli appartenenti alla polizia municipale nella categoria degli agenti della forza pubblica (meglio, nella categoria degli agenti di polizia giudiziaria) è stato affermato dalla giurisprudenza, sia pure a fini diversi dall'applicazione dell'art.329 c.p.. In base a tale orientamento il vigile urbano ha dunque la qualità di agente di polizia giudiziaria e per questo risulta applicabile l'articolo 329 c.p. in ordine al rifiuto di obbedienza. La norma - spiega la Corte - "ha come destinatari i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perché la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica; coerentemente, dunque, anche alla luce dei profili teleologici a base della norma in esame, assume rilievo esponenziale il potere coercitivo così da escludere la sussistenza del reato tutte le volte che la condotta omissiva riguardi l'espletamento di un'attività meramente amministrativa".
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