Quando i bambini si trovano sulla carreggiata, occorre considerare che possono avere comportamenti imprevedibili e si comportano come pedoni inesperti. Per questo gli automobilisti debbono prestare particolare prudenza e attenzione. A ricordarlo è la Corte di Cassazione (IV Sezione penale, sentenza 40587) che ha sottolineato l'obbligo di fermarsi in presenza di minorenni per strada. In mancanza, in caso di incidente, l'automobilista che non ha rispettato le norme di comune prudenza dovrà rispondere del danno. Sulla scorta di tale motivazione la Corte ha confermato una condanna per omicidio colposo nei confronti di un giovane che procedeva alla guida di un autocarro alla velocità di appena 20 chilometri orari. Pur essendosi reso conto che sul suo percorso marciavano due bambini in bicicletta, il camionista non si era fermato e uno di loro era stato investito ed era morto. Piazza Cavour non ha voluto sentire ragioni neppure sulla richiesta di concessione delle attenuanti. Secondo la Corte i giudici di merito hanno correttamente affermato "la responsabilita' del conducente per omicidio colposo per investimento di un bambino che, giocando a rincorrersi con coetanei su uno stertto marciapiede adiacente alla carreggiata stradale, si sia spostato sulla carreggiata medesima, per non aver tenuto una velocita' adeguata alla situazione di pericolo, costituita dalla presenza dei bambini". In sostanza, si legge nella sentenza, chi era alla guida doveva "rallentare fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di investimento, in quanto si trattava di bambini che non sono in grado di valutare e ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale e che compiono normalmente movimenti irregolari, inconsulti e pericolosi e che possono equipararsi a pedoni incerti che tardano a scansarsi". Ricorrendo in Cassazione l'uomo aveva cercato di dimostrare che la sua guida non era stata imprudente ma che, avendo visto i bambini, aveva rallentato la corsa del mezzo. Nel respingere il ricorso Piazza Cavour ha ricordato che "in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilita' del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocita' del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa" dell'incidente.
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