La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21989/2009) ha stabilito che un consulente iscritto all'ordine è tenuto a versa l'IRAP solo se ha un'autonoma organizzazione. Secondo gli Ermellini, "è da condividersi l'assunto della Corte Costituzionale secondo cui l'IRAP non è una imposta sui redditi, in quanto colpisce non il reddito del contribuente, bensì il ‘valore aggiunto prodotto dalla attività autonomamente organizzata'; e che ‘mentre il requisito della autonoma organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o lavori altrui'".
La Corte ha poi aggiunto che "in tema di IRAP la iscrizione ad un ordine professionale ‘protetto' non comporta la esenzione dalla imposta dei sogetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fin dell'assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dall'art. 1 del DLGS 10.4.1998 n. 137 negli artt. 2 e 3 del DLGS 15.12.1997, n. 446, che la attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e lavoro altrui, che potenzi la attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito alla attività del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funzionale alla attività del titolare".
La Corte ha poi aggiunto che "in tema di IRAP la iscrizione ad un ordine professionale ‘protetto' non comporta la esenzione dalla imposta dei sogetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fin dell'assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dall'art. 1 del DLGS 10.4.1998 n. 137 negli artt. 2 e 3 del DLGS 15.12.1997, n. 446, che la attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e lavoro altrui, che potenzi la attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito alla attività del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funzionale alla attività del titolare".
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