La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 2203/2009) ha stabilito che non sono ammissibili le memorie inviate a mezzo fax e ciò anche se inviate dallo Studio del difensore. In particolare la Corte ha rilevato che è inammissibile la memoria fatta pervenire dal ricorrente a mezzo fax inviato alla cancelleria, anche se spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso, "l'art. 366 ultimo comma c.p.c., infatti, ammette che possano farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. nessuna norma consente di depositare la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. tramite fax e, d'altro canto, nella specie non viene in rilievo neppure alcuna delle ipotesi di cui alla l. n. 183 del 1993. né può valere a rendere la memorie ammissibile il fatto che successivamente - ma tardivamente - ne sia stato depositato l'originale. La tempestività del deposito, infatti, deve verificarsi con riferimento al momento in cui scadeva il termine di cui all'art. 78 c.p.c. e, d'altro canto, l'attività di deposito non può che riguardare l'atto in originale, il quale, com'è palese, in assenza di ufficialità della relazione fra la stazione che trasmette la memoria e quella presso la cancelleria che riceve, non può essere rappresentato dalla copia fotostatica trasmessa a mezzo fax. D'altro canto,l'attività di deposito, al di fuori di espressa previsione di legge che ammetta una diversa forma, esige che l'atto originale sia rimesso nelle mani del cancellerie o del suo ausiliario depositante, o da un suo ausiliari, tramite accesso fisico alla cancelleria.
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