La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 40385/2009) ha stabilito che non sempre commette reato di maltrattamenti in famiglia, il genitore che riversa sui figli le frustrazioni per la fine del matrimonio. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che, per la sussistenza del reato previsto e punto dall'art. 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), con specifico riguardo alla componente materiale occorre la "reiterazione e continuità del presunti fatti di maltrattamenti in guisa da renderli abituali". Ciò non toglie che si possano configurare diverse ipotesi di reato da ravvisarsi, a seconda dei casi, nel reato di ingiuria, lesioni o abuso dei mezzi di correzione. Quando sussistono i maltrattamenti la norma dispone che la pensa della reclusione da uno a cinque anni.
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