La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22423/2009) ha stabilito che è legittima l'acquisizione dei dati giudiziari del professionista concernenti una sentenza di patteggiamento in qualunque modo questa avvenga. Gli Ermellini hanno evidenziato che "quanto all'acquisizione è incontroverso, in punto di fatto, che il dato relativo alla sentenza ex art. 444 c.p.p. ha formato oggetto della certificazione prodotta dall'avv. (…) per esercitare il suo diritto di difesa nell'ambito di un procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti su esposto del (…), dopo che il documento gli era stato consegnato da un proprio cliente per svolgere l'incarico professionale al quale il procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti su esposto del (…) dopo che il documento gli era stato consegnato da un proprio cliente per svolgere l'incarico professionale al quale il procedimento disciplinare stesso si riferiva. Si tratta, quindi, di un dato del quale il Consiglio dell'ordine è entrato in possesso nell'ambito di un procedimento amministrativo di sua competenza e che non ha formato oggetto dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 313 del 2002, per svolgere i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 71 del d.p.r. 445 del 2000. peraltro tale accesso è espressamente consentito dall'art. 39 cit. senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai fini dei controlli delle dichiarazioni sostitutive, mentre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria riguarda la diversa ipotesi dell'acquisizione di alcuni tipi di certificati (quelli di cui agli articoli 21 e 30 del d.p.r. 313/2002)".
La Corte, nel caso di specie, ha quindi ritenuto che, correttamente, "il giudice del merito ha valutato come legittima l'acquisizione del dato giudiziario, avvenuta nell'ambito di un procedimento di competenza del Consiglio dell'Ordine, ma che il Consiglio stesso ben avrebbe potuto ottenere anche mediante consultazione diretta del sistema (…)".
La Corte, nel caso di specie, ha quindi ritenuto che, correttamente, "il giudice del merito ha valutato come legittima l'acquisizione del dato giudiziario, avvenuta nell'ambito di un procedimento di competenza del Consiglio dell'Ordine, ma che il Consiglio stesso ben avrebbe potuto ottenere anche mediante consultazione diretta del sistema (…)".
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