Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 22238/2009) hanno stabilito che i ragazzi devono essere ascoltati dal giudice chiamato a decidere a chi affidarli. C'è una sola eccezione e cioè quando l'audizione possa arrecare al minore un danno. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che, in base al disposto dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e dell'art. 155 sexies c.c., introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, si ritiene "(…) necessaria l'audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l'eventuale assenza di discernimento dei minore che possa giustificare l'omesso ascolto".
"L'audizione dei minori che - spiega la Corte - nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, non è imposta per legge, in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura (…), anche in tale procedura si è però ritenuta in genere opportuna, se possibile (…). Tale audizione era prevista dall'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991 che ritiene sussistere, in caso di riconoscimento della capacità di discernimento del minore, il diritto di questo ‘di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa', dandogli la possibilità di ‘essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda'. In base a tale norma sovranazionale l'ascolto del minore oggetto del procedimento nelle opposizioni allo stato di adottabilità si è ritenuto di regola necessario (…). L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (…), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (…). La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (…)".
"L'audizione dei minori che - spiega la Corte - nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, non è imposta per legge, in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura (…), anche in tale procedura si è però ritenuta in genere opportuna, se possibile (…). Tale audizione era prevista dall'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991 che ritiene sussistere, in caso di riconoscimento della capacità di discernimento del minore, il diritto di questo ‘di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa', dandogli la possibilità di ‘essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda'. In base a tale norma sovranazionale l'ascolto del minore oggetto del procedimento nelle opposizioni allo stato di adottabilità si è ritenuto di regola necessario (…). L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (…), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (…). La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (…)".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: