La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23017/2009) ha stabilito che il personale bancario deve segnalare al Direttore dell'Agenzia e questo al Questore ogni sospetto sui clienti, altrimenti rischia pesanti sanzioni. I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che "lo scopo cui tende la normativa interessante la presente causa è quello, annunziato già nel titolo del più volte citato D.L. n. 143/1991, di contrastare i fenomeni criminali, limitando l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo ‘l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggi'; a tal fine, il legislatore - recependo anche direttive europee (…) - intende reprimere alcune condotte di pericolo (…) fra le quali, per quanto ora interessa, quelle operazioni che ‘per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza … induca(no) a ritenere' la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dall'articolo 648bis e 648ter, c.p. (articolo 3, co. 1, D.L. n. 143/1991, sostituito dall'articolo 1, D. L.vo n. 153/1997, entrato in vigore il I°.9.1997, per segnalazioni effettuate dopo tale data, come prescrive il successivo articolo 2, quindi applicabile alla controversia in esame)" e che "tenuto a segnalare simili operazioni è il ‘responsabile della dipendenza', il quale ne riferisce al ‘titolare dell'attività'; quest'ultimo ‘esamina le segnalazioni pervenutigli e qualora le ritenga fondate conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione…le trasmette senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (articolo 3 cit., co. 2). Altrimenti le archivia".
La Corte ha poi evidenziato che "nelle ipotesi contemplate dall'articolo 3, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede dunque un duplice obbligo di segnalazione (…), ugualmente sanzionato dall'articolo 5, co. 5, D.L. n. 143/1991: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell'attività, ossia all'organi direttivo della banca 8articolo 3, co. 1), e da parte di quest'ultimo al questore (co. 2)" e che "è del tutto evidente che il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore solo se le ritenga fondate, in base all'insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell'attività; mentre il responsabile della dipendenza, come l'odierno resistente, ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore ‘ogni' operazione che lo ‘induca a ritenere' che l'oggetto di essa ‘possa provenire' da reati attinenti al riciclaggio".
Infine, secondo la Corte "anche nell'ambito di questo più ristretto margine di giudizio, il responsabile della dipendenza deve controllare, per vero, che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l'operazione; ma si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge - caratteristiche, entità, natura o ‘qualsivoglia altra circostanza' oggettivamente significativa - o ulteriormente specificati dalla Banca d'Italia; laddove gli elementi (pur sempre di carattere oggettivi) riferibili al cliente, che il responsabile della dipendenza è pure tenuto a considerare, sono la capacità economica e l'attività svolta: ciò significa, evidentemente, che l'entità (ad es.) dell'operazione non può essere elevata a sospetto se risulta che il soggetto operante è dotato di alta capacità economica".
La Corte ha poi evidenziato che "nelle ipotesi contemplate dall'articolo 3, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede dunque un duplice obbligo di segnalazione (…), ugualmente sanzionato dall'articolo 5, co. 5, D.L. n. 143/1991: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell'attività, ossia all'organi direttivo della banca 8articolo 3, co. 1), e da parte di quest'ultimo al questore (co. 2)" e che "è del tutto evidente che il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore solo se le ritenga fondate, in base all'insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell'attività; mentre il responsabile della dipendenza, come l'odierno resistente, ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore ‘ogni' operazione che lo ‘induca a ritenere' che l'oggetto di essa ‘possa provenire' da reati attinenti al riciclaggio".
Infine, secondo la Corte "anche nell'ambito di questo più ristretto margine di giudizio, il responsabile della dipendenza deve controllare, per vero, che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l'operazione; ma si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge - caratteristiche, entità, natura o ‘qualsivoglia altra circostanza' oggettivamente significativa - o ulteriormente specificati dalla Banca d'Italia; laddove gli elementi (pur sempre di carattere oggettivi) riferibili al cliente, che il responsabile della dipendenza è pure tenuto a considerare, sono la capacità economica e l'attività svolta: ciò significa, evidentemente, che l'entità (ad es.) dell'operazione non può essere elevata a sospetto se risulta che il soggetto operante è dotato di alta capacità economica".
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