La Cassazione richiama il comma 4, art. 24 del Dgls n. 151/2001 secondo cui qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione. Nel caso di specie, L'Inps sosteneva che solo una situazione di disoccupazione per carenza di lavoro avrebbe rappresentato presupposto necessario per riconoscimento dell'indennità di maternità, restando escluse tutte le ipotesi in cui la disoccupazione fosse determinata da cause differenti ( la lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo). La S.C. respingeva ricorso dell'Inps ritenendo che in assenza di una esplicita previsione normativa non hanno rilevanza le motivazioni dello stato di disoccupazione al fine della fruizione della indennità di maternità sostitutiva di quella di disoccupazione in quanto la legge richiede unicamente la ricorrenza del diritto all'indennità di disoccupazione, la quale è sostituita ope legis da quella di maternità. (Cass.sez. lav. del 02 ottobre 2009, n. 21121).
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