Integra la fattispecie del reato di interruzione di pubblico servizio il fatto di occupare una stazione ferroviaria. E ciò anche se la protesta non ha creato disagi o situazioni di ritardo nei trasporti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione condannando 10 manifestanti che nel 2003 avevano occupato i binari della stazione centrale di Napoli. I treni in quella giornata subirono delle deviazioni in altre stazioni ma non vi furono ritardi di alcun tipo. Secondo la Cassazione il reato previsto e punito dall'articolo 340 del codice penale sussiste (in caso di occupazione dei binari) anche se "non vi e' stata alcuna denunzia o comunicazione delle Fs, in relazione a presunti ritardi o disservizi ricondiucibili ai fatti in questione". Già in precedenza la Corte d'Appello aveva emesso un verdetto di condanna ed il caso era finito di Cassazione perché manifestanti a propria discolpa avevano sostenuto che l'occupazione non aveva provocato disagi. Gli Ermellini respingendo il ricorso hanno evidenziato che per far scattare la condanna è sufficiente l'occupazione in sé e non c'è bisogno che vi siano state anche denunce o comunicazioni delle ferrovie in merito a ritardi o disservizi riconducibili alla protesta.
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