Corte di Cassazione, sentenza n. 16215/2009
La Suprema Corte di Cassazione (sent. 16215/2009) ribadisce il principio per cui: "la norma di cui all'art. 4, comma 8, L.223/91 prevede l'obbligo di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire agli stessi, alle organizzazioni sindacali e agli organi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza degli accordi raggiunti".

Tale obbligo, pertanto, non è soddisfatto dalla trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dalla comunicazione dei criteri di scelta concordati con i sindacati.


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