La Cassazione (Sent. 1307/2003) ha stabilito che il promissario acquirente di un immobile, qualora si sia reso inadempiente in ordine al pagamento del prezzo da versare prima del definitivo, è tenuto a risarcire i danni
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione (Sent. 1307/2003) ha stabilito che il promissario acquirente di un immobile, immesso nel possesso del bene al momento della stipula del preliminare, qualora si sia reso inadempiente in ordine al pagamento del prezzo da versare prima del definitivo, è tenuto a risarcire i danni in favore del promittente venditore.
Osserva infatti la Corte che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l'occupazione dell'immobile si configuri come "sine titulo".
Il risarcimento del danno, precisano i giudici di Piazza Cavour, trova giustificazione nel lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti né dal pagamento del prezzo né dal godimento dell'immobile.
Per la liquidazione, inoltre, si dovrà fare riferimento all'intera durata dell'occupazione e quindi a partire dalla data dell'immissione nel possesso e non solo dalla data in cui viene proposta la domanda giudiziale di risoluzione contrattuale.
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