La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 45643/2009) ha stabilito che, contro la lotta al riciclaggio di capitali, l'incriminazione prescinde dal reato dal quale provengono i soldi (un tempo le accuse di riciclaggio si reggevano solo se era stata accertata la concussione, la corruzione, reati societari e fallimentari) e si può fondare "su qualsiasi condotta tendente a ripulire il denaro sporco", fra cui un'evasione fiscale e la sola appartenenza a un'organizzazione criminale. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti osservato che "il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648/bis cp., come riformulato dall'art. 4 legge 9/8/1993 n. 328, che ha provveduto a riscriverne la condotta in conformità della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, nonché della Direttiva n. 166 in data 10.6.1991 del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea, con cui gli stati membri venivano inviatati ad evitare che il riciclaggio dei proventi di reato, è oggi svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati, che potevano costituirne il presupposto, esteso attualmente a tutti i delitti non colposi, previsti dal codice penale - per cui il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la concussione di reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti, che secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro - consiste in qualsiasi condotta tendente a ripulire il cd. danar sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del danaro dei beni o di altre utilità di provenienza illecita ovvero da compimento di altre operazioni in modo da dissimulare l'origine illecita e da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita" e che "la eliminazione della indicazione normativa dei reati presupposto si è resa necessaria in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti, suscettibili di essere successivamente ‘lavati' e per l'altrettanto straordinaria capacità delle menti finanziarie della grande criminalità organizzata, nell'escogitare metodi e sistemi di ‘ripulitura' dei capitali illeciti".
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