La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16052/2009) ha stabilito che la sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale, a seguito di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall'art. 59, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di condanna, ma dalla comunicazione del provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto al Consiglio comunale. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che "nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata".
"Detta previsione postula - aggiunge la Corte - necessariamente infatti la conoscenza dell'intervenuto provvedimento di sospensione in quanto, diversamente, l'organo deliberante non si potrebbe porre il problema dell'eventuale supplenza ed, in mancanza, dell'esclusione dal computo del membro sospeso".
"Detta previsione postula - aggiunge la Corte - necessariamente infatti la conoscenza dell'intervenuto provvedimento di sospensione in quanto, diversamente, l'organo deliberante non si potrebbe porre il problema dell'eventuale supplenza ed, in mancanza, dell'esclusione dal computo del membro sospeso".
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