La Corte di Cassazione (Sentenza n. 24132/2009) ha stabilito che il verbale redatto nel corso di un assemblea condominiale non può essere sempre inficiato per il solo fatto che manchi l'indicazione del numero totale dei partecipanti. La Corte spiega che una simile omissione non preclude la possibilità di controllo "aliunde" della regolarità delle delibere. Nella parte motiva della sentenza i supremi giudici annotano preliminarmente che in linea di principio "Il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesima-li, perchè tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c..". In sostanza secondo l'orientamento della Corte "non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione 'l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato'". Inoltre "la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., nè potendo essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza". La stessa corte in passato aveva anche chiarito che "è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806). Nel caso di specie però gli Emellini rilevano che "il verbale è narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un'azione" per questo "esso deve attestare o 'fotografare' quanto avviene in assemblea". In ragione di ciò - spiega Piazza Cavour - "non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, del totale dei partecipanti al condominio, se a tale ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacchè questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte".
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