La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 648/2003) ha stabilito che il genitore affidatario che, anche per motivi di lavoro, si rivolge spesso a terze persone (come le baby sitter) per la cura dei propri figli, può perderne l'affidamento
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 648/2003) ha stabilito che il genitore affidatario che, anche per motivi di lavoro, si rivolge spesso a terze persone (come le baby sitter) per la cura dei propri figli, può perderne l'affidamento nel caso in cui l'altro coniuge dimostri di potersene occupare a tempo pieno. I Giudici di Piazza Cavour, partendo dal presupposto che "la valutazione del giudice di merito deve essere tesa ad individuare, come affidatario della prole minorenne, quello fra i genitori che sembri, con un giudizio prognostico, più idoneo ad assicurare al figlio le migliori condizioni di crescita concretamente possibili" evidenziano come ogni giudizio in tema di scelta del padre o della madre, nell'affidamento dei minori, "esige una analisi della situazione effettivamente esistente nel caso di specie, al fine di identificare in concreto quale dei genitori appaia il più idoneo allo svolgimento quotidiano del ruolo di affidatario". E' con questa motivazione che è stato respinto il ricorso di un padre che si era visto revocare l'affido in favore della ex moglie perché costretto a delegare a terzi la cura della prole.
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