La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22278/2009) ha stabilito che "qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzo o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore, i detti diritti, anziché convenendo in giudizio - come gli è permesso - rispettivamente, soltanto il debitore ceduto, il promettente, il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché di sua iniziativa l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di denuntiatio, ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, in ragione del carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c. Di modo che a detto giudizio di impugnazione non può rimanere estraneo il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo, il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il sub ingresso".
Gli Ermellini hanno infatti osservato che "la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il creditore cessionario può agire verso il debitore ceduto facendo valere il credito acquisito per effetto della cessione senza evocare in giudizio il creditore cedente, che, in particolare non riveste nella relativa controversia la posizione di litisconsorte necessario. Un litisconsorzio necessario può insorgere se il debitore convenuto contesti la validità o l'esistenza della cessione e chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento del modo di essere della titolarità attiva del rapporto. In tal caso,peraltro, il litisconsorzio è necessario in riferimento alla domanda riconvenzionale e, nel corso del processo la causa è inscindibile se l'impugnazione attinga in qualche modo la riconvenzionale, mentre, riguardo alla causa inerente il diritto fatto valere contro il debitore occorrerà accertare se la statuizione su di esso resa nel grado precedente sia incompatibile con l'accertamento intervenuto quanto alla titolarità del credito (per esemplificare: se la sentenza impugnata ha accertato che la cessione è intervenuta ed è valida, il creditore cessionario, che si sia visto negare la pretesa nei confronti del debitore ceduto per fatti che non pongono in discussione la cessione, bene potrà impugnare solo questa statuizione senza coinvolgere il cedente, posto che la decisione sulla debenza del dovuto può avvenire senza che si metta in discussione il punto relativo alla cessione)".
Gli Ermellini hanno infatti osservato che "la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il creditore cessionario può agire verso il debitore ceduto facendo valere il credito acquisito per effetto della cessione senza evocare in giudizio il creditore cedente, che, in particolare non riveste nella relativa controversia la posizione di litisconsorte necessario. Un litisconsorzio necessario può insorgere se il debitore convenuto contesti la validità o l'esistenza della cessione e chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento del modo di essere della titolarità attiva del rapporto. In tal caso,peraltro, il litisconsorzio è necessario in riferimento alla domanda riconvenzionale e, nel corso del processo la causa è inscindibile se l'impugnazione attinga in qualche modo la riconvenzionale, mentre, riguardo alla causa inerente il diritto fatto valere contro il debitore occorrerà accertare se la statuizione su di esso resa nel grado precedente sia incompatibile con l'accertamento intervenuto quanto alla titolarità del credito (per esemplificare: se la sentenza impugnata ha accertato che la cessione è intervenuta ed è valida, il creditore cessionario, che si sia visto negare la pretesa nei confronti del debitore ceduto per fatti che non pongono in discussione la cessione, bene potrà impugnare solo questa statuizione senza coinvolgere il cedente, posto che la decisione sulla debenza del dovuto può avvenire senza che si metta in discussione il punto relativo alla cessione)".
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