Danni al veicolo quando l'attore è detentore non proprietario: secondo la Cassazione è ugualmente legittimato a richiedere il risarcimento del pregiudizio incidente nella sua sfera patrimoniale, ma deve provare il titolo, vale a dire una relazione qualificata con il veicolo, e di aver sopportato le spese di riparazione. La pronuncia n°22602 pubblicata dalla terza Sezione il 26 ottobre 2009 è assai istruttiva perché chiarisce bene il predetto, duplice presupposto, ponendo l'accento sul fatto che in base a quel titolo il detentore ha adempiuto l'obbligazione nei confronti del proprietario. Già Cassazione 3^ n°4003 del 23 febbraio 2006 aveva affermato che "il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire di un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia all'esercizio di quel potere". Traspare tra le righe dell espressioni degli Ermellini l'esigenza delle compagnie assicurative di essere certe di pagare bene senza incappare nel rischio di risarcire il terzo detentore e poi, in un secondo momento, vedere il proprietario farsi sotto per conseguire anch'egli la refusione dell'identico pregiudizio. Ribadisce la Cassazione che la trascrizione al PRA costituisce pubblicità notizia solo dichiarativa che mira a dirimere il conflitto tra successivi acquirenti del medesimo veicolo, con valenza di presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova.
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