La Corte di Cassazione (Sent. n. 25824/2009) ha stabilito che il trasferimento di un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare può essere effettuato solo se, in sostituzione della cancellazione dal vecchio albo, il professionista ottiene un nulla osta. E' stato infatti precisato che "è indubbio, infatti, che il trasferimento ad un altro ordine non può prescindere dalla cancellazione dall'albo di provenienza, per cui, premesso che l'art. 2 della legge n. 67/91 non ha disposto l'abrogazione del citato art. 37, tuttora vigente, e che il penultimo comma di quest'ultima disposizione stabilisce il principio che non si possa ‘pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare', è ineludibile che il trasferimento stesso non possa essere concesso se non all'esito di un procedimento in cui l'ordine di provenienza deve in primo luogo valutare la possibilità in astratto di cancellazione dall'albo dell'iscritto, richiedendo a tal fine il prescritto nulla-osta".
Nel caso di specie gli Ermellini hanno evidenziato che l'Avvocato "(…) era assoggettato a procedimento disciplinare al momento della presentazione della domanda di trasferimento ad altro ordine, è allora evidente che il medesimo non poteva essere cancellato dall'Ordine professionale di (…) se non previo nulla osta. Ed invero, la mancata abrogazione dell'art. 37 della legge n. 36/34 comporta che la cancellazione dall'albo di provenienza, propedeutica all'iscrizione ad altro ordine a seguito di trasferimento ad altra sede, sia assoggettata all'accertamento negativo dell'insussistenza di cause ostative alla cancellazione stessa, quale appunto quella prevista dal penultimo comma di detta norma, vale a dire l'essere in corso a carico dell'iscritto un procedimento disciplinare. Per completezza di motivazione, si osserva poi che non sussiste alcuna incompatibilità tra la citata norma e quella dell'art. 1 comma 2 della L. 67/91 (la quale dispone che gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione presso altro albo ‘purché non si trovino sospesi dall'esercizio professionale …'), in quanto l'art. 2 della stessa legge n. 67/91 ha sì abrogato gli artt. 23, 25 e 32 del r.d.l. n. 1578/33 conv. In L. 36/34, ma non l'art. 37, come già si è detto" e che "il combinato disposto delle due norme impone all'interprete, al fine di dare un significato compiuto a tale compatibilità, voluta dal legislatore, di fornire una loro lettura che metta in rilievo come il suddetto trasferimento dell'iscrizione non possa essere concesso, da un lato, a quei soggetti che siano sospesi dall'esercizio della professione o siano sottoposti a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza (art. 1 comma 2 l. 67/91) e, dall'altro, a quei soggetti che non possono essere cancellati dall'albo di provenienza in quanto assoggettati a procedimento penale o disciplinare (art. 37 comma 9 R.D.L. 1578/33)".
Nel caso di specie gli Ermellini hanno evidenziato che l'Avvocato "(…) era assoggettato a procedimento disciplinare al momento della presentazione della domanda di trasferimento ad altro ordine, è allora evidente che il medesimo non poteva essere cancellato dall'Ordine professionale di (…) se non previo nulla osta. Ed invero, la mancata abrogazione dell'art. 37 della legge n. 36/34 comporta che la cancellazione dall'albo di provenienza, propedeutica all'iscrizione ad altro ordine a seguito di trasferimento ad altra sede, sia assoggettata all'accertamento negativo dell'insussistenza di cause ostative alla cancellazione stessa, quale appunto quella prevista dal penultimo comma di detta norma, vale a dire l'essere in corso a carico dell'iscritto un procedimento disciplinare. Per completezza di motivazione, si osserva poi che non sussiste alcuna incompatibilità tra la citata norma e quella dell'art. 1 comma 2 della L. 67/91 (la quale dispone che gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione presso altro albo ‘purché non si trovino sospesi dall'esercizio professionale …'), in quanto l'art. 2 della stessa legge n. 67/91 ha sì abrogato gli artt. 23, 25 e 32 del r.d.l. n. 1578/33 conv. In L. 36/34, ma non l'art. 37, come già si è detto" e che "il combinato disposto delle due norme impone all'interprete, al fine di dare un significato compiuto a tale compatibilità, voluta dal legislatore, di fornire una loro lettura che metta in rilievo come il suddetto trasferimento dell'iscrizione non possa essere concesso, da un lato, a quei soggetti che siano sospesi dall'esercizio della professione o siano sottoposti a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza (art. 1 comma 2 l. 67/91) e, dall'altro, a quei soggetti che non possono essere cancellati dall'albo di provenienza in quanto assoggettati a procedimento penale o disciplinare (art. 37 comma 9 R.D.L. 1578/33)".
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