Con la sentenza n.527 depositata il 15 gennaio 2010, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo (nonostante si controverta di materia urbanistica), l'opposizione contro l'ordinanza di rimozione di materiale abbandonato in luogo pubblico (nel caso di specie, un vaso di plastica), con ripristino dello Stato dei luoghi, atteso che tanto coinvolge il diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una pretesa della P.A. che si assume non dovuta. La vicenda, ha come protagonista un cittadino che, in seguito all'ingiunzione del Comune di rimuovere il vaso di plastica, aveva proposto opposizione al giudice di pace, Gli ermellini hanno motivato la sentenza spiegando che "l'esistenza di una situazione di contrasto circa l'effettiva natura, pubblica o privata, del luogo ove il vaso con la pianta era stato posto, comporta la concreta possibilità della sussistenza di un diritto soggettivo del privato stesso a disporre di quel sito, donde la giurisdizione dell'AGO (autorità giurisdizionale ordinaria), cosa questa che comportava la reiezione del motivo di ricorso in esame, attinente al preteso difetto di giurisdizione in capo al giudice adito".
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