Con la sentenza n. 1983 depositata il 28 gennaio 2008, la quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso proposto avverso un solo avviso di rettifica da uno solo dei soci, determina un litisconsorzio necessario originario: pertanto riguarda inscindibilmente tutti i soci. La vicenda vede coinvolto un contribuente che aveva impugnato l'avviso di rettifica con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione il reddito per la partecipazione del contribuente ad una società. Il contribuente proponeva opposizione da solo e la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso, senza ordinare l'integrazione del contraddittorio. Lo stesso faceva la Commissione Tributaria Regionale. I giudici di legittimità, dichiarando la nullità della sentenza (per mancata integrazione del contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa), hanno motivato per relationem rifacendosi all'orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza delle Sezioni Unite della Stessa Corte (n. 14815 del 2008), secondo cui "il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società e i soci (…) i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (…) perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie dell'obbligazione (…) trattasi pertanto di litisconsorzio necessario originario con la conseguenza che: il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatari di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (…); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio".
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