In tema di controversia contrattuale il 20 gennaio 2010 il Giudice di Pace di Bari ha depositato una pronuncia a carico di Compagnia assicurativa emettendo il seguente p.q.m. "accerta e dichiara che la retrocessione di due classi di merito nella posizione rca dell'attore e l'applicazione del malus a seguito del sinistro del 2005 sono illegittime". Orbene, il Magistrato Onorario, Avv. Fernando Lombardi, ha ordinato all'assicurazione di ripristinare la classe di merito vantata dall'istante in epoca antecedente al sinistro ed ha condannato tale Compagnia al rimborso delle quote di premio indebitamente percepite. "La clausola bonus-malus -sostiene in motivazione il GdP barese- trova legittima applicazione solo in presenza di una responsabilità dell'assicurato", che, però, nella causa oggetto di questo resoconto, aveva prodotto copia della sentenza vittoriosa già ottenuta avanti al medesimo Ufficio. Tale pronunciamento è stato ritenuto prevalente sulla valutazione discrezionale de gli addebiti compiuta dalla Compagnia in sede stragiudiziale; per contro, l'ente assicurativo in comparsa di risposta aveva contestato gli assunti attorei replicando che aveva provveduto alla liquidazione del danno a favore dell'antagonista del proprio garantito su basi concorsuali e sulla scorta degli elementi disponibili all'epoca. Conclusivamente, il GdP, sentenziando per tabulas previo diniego delle richieste probatorie articolate dalla convenuta "perché inammissibili ed irrilevanti", ha sanzionato l'ingiustizia della penalizzazione per l'attore, con il favore delle spese e delle competenze di lite.
Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile)
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