Lo psicologo che nell'ambito dell'esercizio della sua pofessione sottoponga a visita un minorenne su richiesta del genitore non affidatario è passibile di sanzione disciplinare. E' quanto stabilisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3075/2010) ricordando che per eseguire la visita psicologica è necessario il consenso del genitore che ha l'affidamento esclusivo del figlio. Nel caso esaminato dalla Corte peraltro la visita era stata richiesta non tanto per vigilare sulla corretta educazione ed istruzione della figlia ma per ottenerne l'affidamento stante il disaccordo con l'altro coniuge. La suprema Corte nella parte motiva richiama il contenuto dell'art. 31 del condice deontologico secondo cui le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potesta genitoriale o la tutela.
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