I danni da demansionamento vanno risarciti con importi adeguati. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno considerato troppo basso il risarimento riconosciuto dai giudici di merito a un dirigente del pubblico impiego per la frustrazione professionale subita. Dopo un ordine di servizio che lo aveva assegnato a mansioni di minor livello il lavoratore era stato posto nell'arco di pochi mesi in una condizione di quasi "quasi totale inattivita' e al disimpegno di compiti mortificanti" tanto che ne erano seguiti disturbi di natura psicosomatica che lo avevano indotto al pensionamento. In primo grado il Tribunale gli aveva riconosciuto un risarcimento di circa 17mila euro oltre 2mila euro per differenze retributive. La Corte d'Appello però aveva ridotto il risarcimento alla somma complessiva di soli 4mila euro Troppo poco per essere accettata dal dirigente che rivolgendosi alla Supremna Corte ha evidenziato come "la vissuta e credibile mortificazione accertata dalla stessa sentenza avrebbe dovuto comportare la configurazione di danno da mobbing anche a prescindere dal demansionamento e da uno specifico intento persecutorio". Piazza Cavour (sentenza 4063/2010) ha accolto il ricorso del dirigente rinviando il caso alla Corte d'appello di Bologna che dovra' ora accordare un risarcimento più elevato. Nella parte motiva della sentenza la Corte osserva che "l'esistenza del demansionamento e' stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione puntuale dei compiti affidati al dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento". Sarebbe oltretutto emersa la "sostanziale privazione di mansioni" ai danni del lavoratore che, per "caratteristiche, durata, gravita' e frustrazione professionale", e' stata esattamente identificata "negli aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti dalla situazione lavorativa in cui si trovo' ad operare".
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