La decisione è della terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 5065/2010
Il Notaio ha l'obbligo di indicare nel rogito di compravendita il prezzo pattuito dalle parti. E ciò anche se la mancata indicazione del prezzo non determina la nullità della vendita. Il comportamento del Notaio resta comunque censurabile sotto il profilo deontologico giacchè rende meno protetta la posizione del venditore nel caso in cui si pongano problemi di risoluzione o di rescissione del contratto. La decisione è della terza sezione civile della Corte che con sentenza n. 5065/2010 ha anche ricordato quanto in precedenza dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva parlato di una procurata "instabilità" giuridica degli atti rogati. Il Notaio aveva sostenuto di aver inviato le parti a fare i pagamenti non in contanti ma mediante assegni bancari o circolari di cui avrebbero dovuto tenere una fotocopia. Ciò però non lo esime da responsabilità perchè in tal modo il Rogito ha avuto lo scopo evidente di avvantaggiare sotto il profilo fiscale l'acquirente e ciò si pone in contrasto con il principio dell'equidistanza dagli interessi delle parti che deve caratterizzare l'opera professionale del notaio.
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