Arriva il divieto della Corte Costituzionale di nominare come difensori d'ufficio i praticanti avvocati. I giudici di palazzo della consulta con la sentenza n.106 del 17 marzo 2010 hanno dichiarato la l'illegittimità costituzionale dell'art.8, comma 2 del regio decreto-legge n.1578 del 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e successive modificazioni nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possano essere nominati come difensori d'ufficio. Secondo il giudizio dei giudici del Palazzo della Consulta, infatti, ne risulterebbe violato il diritto di difesa dell'imputato (a cui viene affidato d'ufficio un praticante non ancora iscritto all'albo e che quindi non ha ancora percorso l'intero iter abilitativo alla professione).
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