Con sentenza n.6341 depositata il 16 marzo 2010, la Corte di Cassazione ha emesso una pronuncia a favore della tutela della maternità anche in caso di genitore adottivo e anche se il bambino supera il sesto anno di età. La sezione lavoro del Palazzaccio, su ricorso proposto dall'Inps, ha riconosciuto i benefici previdenziali ad una donna che si era assentata per maternità. Su ricorso proposta dall'istituto previdenziale, per la riforma della sentenza impugnata, i giudici di legittimità, rigettando il ricorso, hanno stabilito che "il genitore adottivo di minore che abbia superato il sesto anno di età ha diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità a partire dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1998 n.476. Tale disposizione infatti, nella parte in cui ha modificato il testo precedente autorizzando l'astensione anche in caso di adozione di minore che avesse superato il sesto anno di età, non concreta una disposizione di attuazione della Convenzione, ma introduce immediatamente un diversa regola sostanziale, e la sua efficacia non si estende dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, bensì dalla scadenza del periodo di "vacatio legis" susseguente alla pubblicazione della legge che la prevede nella Gazzetta Ufficiale".
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