La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 2734/2010
La Cassazione, con sentenza n. 2734/2010, ha stabilito che l'azienda che ha fatto ricorso alla CIGS e, in seguito non è in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, può procedere alla messa in mobilità del personale in esubero senza essere vincolata al requisito numerico delle procedure collettive di mobilità. Il caso ha riguardato un dipendente di una società, unico licenziato al termine della procedura di mobilità che, chiedeva al tribunale l'annullamento del licenziamento collettivo intimatogli.
La S.C. ha annullato la sentenza della Corte d'Appello affermando che: "Appare evidente che l'articolo 24, il quale detta i presupposti numerici richiamati dalla Corte di Appello, non richiama l'articolo 4, comma 1, per cui l'impresa la quale abbia fatto ricorso alla CIGS e non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, può procedere alla messa in mobilità del personale esuberante senza essere vincolata al requisito numerico (cinque licenziamenti in 120 giorni per ciascuna unità produttiva), quindi una procedura di CIGS seguita dalla mobilità ben può concludersi con la riassunzione di tutti i dipendenti sospesi tranne cinque, la ricollocazione di quattro e il licenziamento di un dipendente su cinque".
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