Lo ha stabilito Cassazione che, con la sentenza n. 6845 del 22 marzo 2010
Il recesso del datore è illegittimo qualora il dipendente, pur avendo presentato "esaustive giustificazioni scritte", non è stato ascoltato dall'azienda alla quale ha fatto formale richiesta. Lo ha stabilito Cassazione, con la sentenza n. 6845 del 22 marzo 2010, affermando come "il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui all'art. 7 dello Statuto di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive".
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