Ponendosi in ragionata antitesi con una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione il Giudice di Pace di Palermo ha accolto l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto del Capoluogo di Regione che aveva omesso di disporre l'audizione dell'interessato; la decisione è imperniata sulla lettera dell'Art. 18 della Legge n°689 del 1981, che prevede che "l'amministrazione determini la somma dovuta per la violazione e ne ingiunga il pagamento, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta". Il ragionamento del Dott. Vincenzo Vitale, estensore della sentenza depositata il 12 marzo 2010, si dipana in controluce con le motivazioni contenute nella pronuncia n°1786 pubblicata il 28 gennaio 2010 dalle Sezioni Unite, sottoponendola a vaglio critico in nome di un vero e proprio obbligo di audizione che sorge in capo all'amministrazione, ovviamente stando al pensiero del GdP di Palermo; qualche tempo fa, vale a dire il 26 febbraio 2010, il Portale aveva reso nota altra pronuncia del medesimo Dott. Vincenzo Vitale sulla differente tematica della multa da annullare se pagabile soltanto alle Poste.
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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