Con la sentenza n.6802, la Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola con la quale, nei contratti tra professionista e consumatore, viene derogato il "foro del consumatore (residenza o domicilio dello stesso), è vessatoria fino a prova contraria e cioè nel caso in cui il professionista riesca a privare che la deroga al foro sia stata oggetto di trattativa specifica dotata dei requisiti di "individualità, serietà ed effettività". Lo ha stabilito la Terza Sezione civile del Palazzaccio che ha affermato nello specifico che "la clausola con la quale si deroga al c.d. foro del consumatore, stabilendosi come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, è presuntivamente vessatoria, incombe quindi al professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga al foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2 lett. u), d. lgs. n. 206 del 2005, è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell'individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 (esclusivamente) si sostanzia la vessatorietà della clausola o del contratto".
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