Il Tribunale Civile di Varese traccia le linee guida che debbono ispirare l'interprete nelle ipotesi in cui manchi il requisito previsto dall'Art. 163, terzo comma, n°7 c.p.c. Pertanto, l'atto di citazione dovrà riportare le varie decadenze di cui agli Articoli 38 e 167 c.p.c.: non si tratta "di una mera clausola di stile", ricorda l'Estensore Dott. Giuseppe Buffone, autorevole Pubblicista. La foga riformatrice estiva di cui alla Legge n°69 del 2009 ha inciso anche l'Art. 164 c.p.c. aggiungendo alle decadenze di cui all'Art. 167 c.p.c. quelle annoverate nell'Art. 38 c.p.c. sull'incompetenza per materia, per valore e per territorio, che ora, dalla data spartiacque del 4 luglio 2009 (vale per i giudizi instaurati dopo tale giorno), vanno eccepite sotto pena di decadenza nella comparsa di risposta
"tempestivamente depositata". Infatti, tali casi vanno catalogati sotto precise ipotesi di invalidità; non ottemperando, è ineluttabile la dichiarazione di nullità del libello introduttivo di lite. "Al riguardo - annota l'Estensore varesino - taluni in dottrina reputano che per la validità della citazione non basti indicare le norme di legge che contengono le decadenze ma sia necessario trascriverne il contenuto". Talché, secondo tale rigorosa teoria sarebbe insufficiente il solo riferimento alle disposizioni di legge. Ad ogni modo, "la giurisprudenza - prosegue il Dott. Buffone - è, però, ferma nel ritenere sufficiente la menzione del referente normativo. Certo è che l'assenza o l'incompletezza del medesimo si traduce in una omissione che genera la nullità della citazione a mente dell'Art. 164, come insegna la dottrina". La nullità è sanata se il convenuto si costituisca e nulla contesti ed eccepisca ovvero se il giudice disponga la rinnovazione d'ufficio. La sanatoria
potrà avvenire anche con la fissazione della nuova udienza nell'ipotesi in cui il convenuto si costituisca ed eccepisca l'invalidità. Nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Varese in data 22 gennaio 2010 proprio questo è avvenuto: l'Istruttore ha dichiarato la nullità della citazione ed ha fissato una nuova udienza di comparizione. Ma che avviene nell'ambito del processo avanti al Giudice di Pace? La maggiore semplicità di forme farebbe propendere per l'inapplicabilità di tali considerazioni. Ma è così certo che l'Art. 318 c.p.c. abbia inteso, in proposito, derogare così marchianamente dai canoni fondamentali del giudizio ordinario di cognizione? Da una lettura superficiale e letterale parrebbe di sì. Ma non mancherà occasione di tornare in tema per un approfondimento perché appare insufficiente ragionare sull'assenza di rigide prefissioni di scadenze entro le quali vanno compiuti gli atti difensivi di parte: se in sede di precisazione delle conclusioni volessi esperire domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, sollevare eccezioni d'incompetenza, il GdP me lo consentirebbe?
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