Le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 8311/2010 hanno stabilito che è passibile di sanzione disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza, diligenza ed equilibrio nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato che, nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione per la tutela e l'affidamento di una minore, ammette la testimonianza di chi è indagato per induzione e per sfruttamento della prostituzione, proprio nel procedimento ai danni di quella minore. Il magistrato aveva sospeso arbitrariamente l'audizione della ragazza ed aveva deciso di raccogliere la testimonianza del suo aguzzino. Il giudice, annota la suprema corte, ha condotto il procedimento in modo del tutto arbitrario e senza che la "ratio" della tutela della minore traspaia dagli atti arrivando anche ad una impropria commistione tra l'audizione in sede di tutela e interrogatorio in sede di investigazione penale per il quale non aveva ne delega ne competenza.
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