Chi si improvvisa infermiere senza averne l'abilitazione non commette il reato di esercizio abusivo della professione a patto che si tratti di un'attività saltuaria, non retribuita e svolta solo per sopperire alla carenza di personale infermieristico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha annullato un doppio verdetto di condanna ed ha assolto una coordinatrice di una casa di riposo che, pur non essendo infermiera, aveva svolto attività tipicamente infermieristiche. Nella sentenza della sesta sezione penale della Corte (n. 14603/2010) i Giudici spiegano che la donna aveva tentato di praticare un prelievo ematico e in altre occasioni aveva effettuato iniezioni insuliniche o intramuscolo ai pazienti ricoverati. Il caso era finito in tribunale e la coordinatrice veniva condannata (in primo e in secondo grado) per esercizio abusivo della professione di infermiera. Ora Piazza Cavour ha ribaltato i verdetti facendo notare che le mansioni esercitate dall'imputata "ove eseguite non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalita' stabilite dal medico, non integrano il reato" punito dall'art. 348 C.P.. Oltretutto spiegano i supremi Giudici, la coordinatrice aveva svolto queste attivita' che "generalmente si praticano in via di automedicazione" gratuitamente e "in mancanza temporanea di personale sanitario".
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